(massima n. 1)
In tema di misure di prevenzione, il richiamo contenuto nell'art. 4, undicesimo comma, L. 27 dicembre 1956, n. 1423 alle norme stabilite per la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza va rapportato, a decorrere dal 24 ottobre 1989 — data della sua entrata in vigore — al codice di procedura penale vigente non potendosi far sopravvivere le disposizioni del codice di rito abrogato per effetto di norme di richiamo che, in relazione al sistema di nuova introduzione, hanno esse stesse subito modificazioni di oggetto e di riferimento. Il rinvio effettuato dal citato undicesimo comma dell'art. 4, L. n. 1423/1956 ora opera, perciò, non nei confronti del disposto di cui all'art. 640 c.p.p. abrogato, bensì nei confronti del disposto di cui all'art. 680 c.p.p. vigente; e, poichè siffatta disposizione ha inteso unificare il sistema delle impugnazioni eliminando le peculiarità già imposte per i gravami in tema di misure di sicurezza (e di prevenzione) e stabilendo che anche in tali ipotesi (ed in quelle di richiamo) vanno osservate le norme generali sulle impugnazioni, consegue che il ricorso in appello avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione deve, a pena di inammissibilità, non più presentarsi alla cancelleria della corte di appello (art. 640, terzo comma, c.p.p. abrogato), ma alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 582, primo comma, c.p.p. vigente).