(massima n. 1)
In tema di impugnazioni avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione, il richiamo, contenuto nell'art. 4 comma undicesimo della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alle norme del codice di procedura penale riguardanti i ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza č da intendersi ora riferito all'art. 680 del vigente codice di procedura. Ne consegue che, richiamando a sua volta, la detta ultima norma, al comma terzo, «le disposizioni generali sulle impugnazioni», deve ritenersi che, anche nella materia in questione, operi la regola secondo cui l'atto di impugnazione va presentato o fatto pervenire, a pena di inammissibilitą, alla cancelleria del giudice a quo, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 582 e 591 comma primo lett. c) c.p.p. e non, quindi, come avveniva in precedenza, in base all'art. 640 del codice abrogato, alla cancelleria del giudice ad quem.