(massima n. 1)
In tema di impugnazioni avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione, il richiamo, contenuto nell'ultimo comma dell'art. 4 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423, alle norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza va ora inteso come riferito all'art. 680 del codice vigente; e poiché detto ultimo articolo, al terzo comma, richiama a sua volta le disposizioni generali sulle impugnazioni, ne consegue che, in osservanza degli artt. 582 e 583 c.p.p., il ricorso in appello avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione va presentato e spedito non alla cancelleria della corte d'appello ma a quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; e ciò a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, primo comma, lett. c) c.p.p