(massima n. 1)
Le disposizioni che concernono le misure di sicurezza impongono sempre di accertare la persistenza della pericolositą sociale del soggetto riferita al momento dell'applicazione della misura, oltre che a quello della sua esecuzione. (Fattispecie di annullamento con rinvio dell'applicazione della casa di cura e custodia disposta ex art. 219, comma 1, c.p., non risultando eseguito il detto accertamento).