(massima n. 1)
Deve essere qualificata come incidente di esecuzione l'istanza di revisione con cui venga chiesta la revoca della sentenza applicativa della pena su richiesta in quanto i fatti stabiliti a fondamento della stessa sarebbero inconciliabili con i fatti stabiliti nella sentenza dibattimentale con cui lo stesso giudice abbia assolto perché il fatto non sussiste — nella specie sancita la legittimità della concessione edilizia — dai medesimi reati tutti i coimputati, i quali non avevano chiesto di patteggiare la pena. Infatti, si deve rinvenire la soluzione del problema — legato ad una evidente ed insopprimibile esigenza di giustizia sostanziale — nel sistema di interventi attribuiti al giudice dell'esecuzione dagli artt. 665-676 c.p.p., in particolare nell'applicazione analogica dell'art. 669, comma ottavo stesso codice («salvo quanto previsto dagli artt. 69 e 345 se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna. . ., il giudice ordina l'esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la sentenza di condanna»).