(massima n. 1)
Poiché il progetto di divisione deve comprendere l'intera massa da dividere, l'ordinanza del giudice istruttore che, in difetto di un'espressa volontą dei condividenti, approvi un progetto di divisione parziale, costituisce un provvedimento abnorme che, avendo carattere dispositivo dei diritti delle parti, č impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. L'anzidetto provvedimento, siccome avente natura di sentenza, non č peraltro revocabile da parte del giudice che lo ha emesso, stante il principio consacrato nell'art. 161 c.p.c. della conversione dei motivi di nullitą della sentenza in motivi di impugnazione.