(massima n. 1)
Il disposto di cui all'art. 669, comma 8, c.p.p., in base al quale, qualora nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto, siano state pronunciate una sentenza di condanna ed una di assoluzione, va eseguita quest'ultima, con revoca della prima, non trova applicazione nel caso in cui la pronuncia assolutoria abbia fatto seguito ad una sentenza di applicazione della pena su richiesta, la quale costituisce un effetto della definizione negoziale del procedimento e non può, pertanto, essere revocata.