(massima n. 1)
La regola di cui all'art. 669 c.p.p., pur se concepita con riguardo alle decisioni irrevocabili intervenute nel processo di cognizione, allo scopo di superare, con l'applicazione del criterio del favor rei, l'anomalia costituita dal contrasto di giudicati, deve trovare applicazione anche nel caso di contrasto fra decisioni definitive emesse da distinti giudici dell'esecuzione sull'identico oggetto nei confronti dello stesso imputato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, essendo stata rilevata la presenza di due distinte ordinanze con la prima delle quali era stata respinta la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva, accolta invece con la seconda, ed essendo stata quest'ultima revocata, con provvedimento poi oggetto di ricorso per cassazione da parte dell'interessato, la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio tanto il provvedimento di revoca quanto quello originario di diniego del beneficio). (Mass. redaz.).