(massima n. 1)
L'art. 579 c.p.p. (1930), al pari dell'art. 669 c.p.p. vigente, presuppone l'intervenuta irrevocabilitą ed eseguibilitą di pił sentenze pronunciate per lo stesso fatto nei confronti della stessa persona. Esso non č quindi operante, per difetto di detto presupposto, nell'ipotesi in cui una prima sentenza di condanna, non impugnata da uno dei coimputati, sia stata poi annullata su ricorso di altri e l'annullamento, a cagione dell'effetto estensivo, abbia comportato la caducazione della pronuncia anche nei confronti dell'imputato non impugnante, successivamente di nuovo condannato per lo stesso fatto.