(massima n. 1)
Chi ha pagato quanto dovuto in esecuzione di una pena pecuniaria non può ottenere la restituzione delle somme versate qualora, con successiva sentenza, i fatti di cui alla prima condanna siano ritenuti episodi di un unico reato continuato e sia per essi applicato, a titolo di continuazione, un aumento della pena pecuniaria inferiore alla somma già versata.