(massima n. 1)
Qualora la persona condannata con sentenza irrevocabile lamenti sia l'erronea indicazione delle generalità nella sentenza stessa, sia la propria estraneità al fatto, adducendone le prove, sono configurabili due distinte questioni: la prima, riconducibile alla previsione dell'art. 668 c.p.p. e concernente l'errore di nome del condannato, al quale deve ovviare il giudice dell'esecuzione nelle forme previste dall'art. 130 stesso codice, se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; la seconda, meramente eventuale e successiva, rientrante nella previsione dell'art. 630, comma primo, lett. c), del codice e finalizzata alla revisione del processo, di competenza della corte d'appello. Ne consegue che, in via prioritaria, spetta al giudice dell'esecuzione verificare se l'imputato — nella sua fisica identità e indipendentemente dal nome attribuitogli — sia stato citato in giudizio e, in caso di esito positivo dell'accertamento, stabilire se le generalità risultanti dal titolo esecutivo siano esatte, provvedendo, in caso di generalità indicate erroneamente, ad eventuale rettifica con la procedura di cui al citato art. 130. In caso di esito negativo del predetto accertamento, il giudice dell'esecuzione deve trasmettere gli atti al giudice competente per la revisione, in quanto, ove sia mancata la citazione in giudizio della persona fisica, comunque denominata, alla quale il fatto è stato attribuito, opera l'espressa previsione dell'art. 668 c.p.p., mentre qualora la citazione sia regolarmente avvenuta, ancorché con generalità errate, e sia riferibile alla persona condannata, devono comunque essere prese in autonoma considerazione le nuove prove da questa dedotte a dimostrazione della propria estraneità al fatto. (Fattispecie in tema di conflitto negativo di competenza, relativamente alla quale il giudice dell'esecuzione, investito, dopo una prima rettificazione delle generalità del condannato, di un'ulteriore istanza di correzione delle generalità stesse basata su nuovi elementi di prova, aveva declinato la propria competenza in favore del giudice della revisione sul rilievo, ritenuto erroneo dalla S.C., dell'immodificabilità della sentenza già oggetto di correzione dell'errore materiale).