(massima n. 1)
Il provvedimento impositivo del pagamento delle somme devolute alla Cassa delle ammende, in conseguenza della dichiarazione di inammissibilitą del ricorso per cassazione, al pari di quello conseguente al rigetto, non č revocabile. L'istanza dell'interessato, volta ad ottenere la revoca del provvedimento predetto ai sensi dell'art. 664 c.p.p., č pertanto inammissibile.