(massima n. 1)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, non sussiste, nel caso di morte dell'avente diritto, l'onere dei congiunti subentrati, ex art. 644, comma primo, c.p.p., di provare il pregiudizio subito nella propria sfera a causa dell'ingiusta detenzione del congiunto, in quanto essi subentrano nel diritto all'indennitą dovuta a quest'ultimo e non gią ad una nuova e diversa indennitą commisurata alle ripercussioni di detta ingiusta detenzione nella propria sfera personale. Ne consegue che i prossimi congiunti del "de cuius" - pur essendo legittimati in proprio e non "iure hereditario" a presentare la relativa istanza - possono far valere in giudizio il danno subito dal defunto.