(massima n. 1)
Poiché l'art. 637 c.p.p. richiama l'art. 525 stesso codice, ma il precedente art. 636 richiama le disposizioni dei titoli primo e secondo del libro VII, tra le quali quelle degli artt. 492, 493 e 495 solo in quanto siano applicabili e nei limiti della richiesta di revisione, la nullitą assoluta di cui al citato art. 525 nel giudizio di revisione ha un'applicazione pił limitata, attenendo al momento deliberativo della sentenza, ma non anche necessariamente al momento celebrativo del dibattimento. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale si era lamentata l'omessa rinnovazione del dibattimento a seguito della mutata composizione della corte d'appello, osservando che, data la particolaritą del giudizio di revisione, che č condizionato dall'istanza di revisione e dal giudizio sull'ammissibilitą di questa, la nullitą prevista dall'art. 525, comma secondo, c.p.p. ricorre solo quando la sentenza sia pronunciata in base a materiale probatorio raccolto da giudici diversi da quelli che deliberano la sentenza).