(massima n. 1)
La immediata impugnabilitą delle ordinanze in materia di libertą personale riguarda esclusivamente quei provvedimenti che, pur emessi contestualmente alla sentenza, sono comunque dotati di autonomia concettuale e giuridica, come le ordinanze in materia di misure cautelari coercitive. Non sono pertanto immediatamente impugnabili quelle statuizioni meramente conseguenziali rispetto alla decisione, come quella prevista dall'art. 637, comma 4, c.p.p., che č atto dovuto del giudice il quale rigetta in tutto o in parte l'istanza di revisione e che comunque, dovendo seguire le sorti della sentenza, non č esecutiva se non quando questa diviene irrevocabile. (Fattispecie nella quale la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la revoca della ordinanza di sospensione della esecuzione della pena, pronunciata dal giudice della revisione con la sentenza che aveva accolto soltanto in parte l'istanza del condannato).