(massima n. 1)
L'art. 635 c.p.p., nel prevedere la possibilitą di sospensione della esecuzione, con eventuale applicazione di una delle misure coercitive ivi indicate, in caso di presentazione di richiesta di revisione, non postula l'esistenza di una palmare prova di innocenza del condannato e la certezza, quindi, dell'accoglimento di detta richiesta, con revoca della sentenza di condanna.