(massima n. 1)
La pronuncia di inammissibilità della richiesta di revisione emessa rebus sic stantibus — in attesa che sia accertata con sentenza irrevocabile l'esistenza di una delle causali previste dall'art. 633, commi primo e secondo, c.p.p. — non preclude la possibilità di sospensione dell'esecuzione ex art. 635 stesso codice, tenuto conto che tale sospensione può essere disposta «in ogni momento» dalla corte d'appello. Tuttavia, in tal caso il giudice di merito ben può respingere la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena qualora, con motivazione immune da vizi logici, abbia ritenuto prima facie, che la richiesta di revisione presentata dall'istante sia manifestamente infondata.