(massima n. 1)
La sospensione della pena in caso di presentazione dell'istanza di revisione č subordinata solo alla condizione che una pena sia in fase esecutiva, perché lo scopo della norma č quello di evitare l'esecuzione di una condanna suscettibile di divenire ingiusta. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato una decisione di rigetto della richiesta di sospensione avanzata da un condannato latitante, fondata sul fatto che l'esecuzione della pena non era in atto).