(massima n. 1)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta ha conservato la propria peculiare natura pur dopo la espressa previsione della sua assoggettabilitą a revisione, contenuta nell'art. 629 c.p.p., nel testo modificato dall'art. 3, comma primo, della legge 12 giugno 2003, n. 134, per cui rimane valido il principio che essa non implica un accertamento della penale responsabilitą dell'imputato, con relativo obbligo di motivazione, ma richiede solo la verifica dell'insussistenza delle cause di non punibilitą previste dall'art. 129 c.p.p.