(massima n. 1)
Allorché già risulti la prescrizione del reato, la sussistenza di nullità, anche di ordine generale, non è rilevabile nel giudizio di cassazione, risultando l'inevitabile rinvio al giudice di merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, in quanto si riflette sulla validità delle statuizioni civili. (Fattispecie nella quale era stata dedotta con ricorso per cassazione l'incompetenza per materia del giudice che aveva emesso la sentenza di condanna di primo grado; la Corte, ritenendo fondato il motivo di ricorso e rilevata altresì l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione, ha annullato senza rinvio le sole statuizioni civili della sentenza di appello osservando che la presupposta decisione sulla responsabilità doveva considerarsi viziata e tamquam non esset).