(massima n. 1)
Il rilevamento in sede di legittimitą della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente al riscontro nella sentenza di assoluzione impugnata - dal P.G. e dalla parte civile - di un vizio di motivazione (nella specie relativo alla individuazione della causa di esclusione della rilevanza penale del fatto), ne comporta l'annullamento senza rinvio - in conseguenza della predetta causa estintiva - ai fini penali e, per quel che concerne gli effetti civili, l'annullamento delle relative statuizioni, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello