(massima n. 1)
Qualora sia stata aperta una veduta a distanza minore di un metro e mezzo dal confine del fondo vicino, il proprietario di quest'ultimo, ove intenda costruire, non è esonerato dall'obbligo (ex art. 907 c.c.) di mantenere il fabbricato a distanza non minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905 c.c. potendo soltanto agire — quale titolare di un diritto soggettivo al rispetto della distanza legale — per l'eliminazione della veduta. In quest'ultimo caso il proprietario che abbia aperto la veduta può opporre il diritto di arretrare la stessa fino al limite della distanza, anche mediante mezzi tecnici correttivi, idonei a rendere l'arretramento effettivo, permanente e controllabile dall'esterno, con la conseguenza che solo ove non si verifichi tale ultima situazione, il proprietario del fondo vicino potrà osservare —rispetto al fabbricato nel quale era stata aperta la veduta — la distanza prevista dall'art. 873 c.c., da misurare cioè tra i muri perimetrali, salvo le ulteriori soluzioni in base al principio della prevenzione.