(massima n. 1)
La possibilitā della Corte di cassazione di decidere, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, c.p.p., le questioni rilevabili d'ufficio presuppone che l'impugnazione investa la sentenza nelle sue statuizioni penali, e pertanto va esclusa quando l'impugnazione medesima riguarda esclusivamente l'omessa pronuncia in ordine ad una sanzione amministrativa, dal momento che in tal caso gli aspetti penali della vicenda sono interamente coperti dal giudicato. (Nella fattispecie č stata esclusa la possibilitā di dichiarare d'ufficio la prescrizione di uno dei reati contravvenzionali in quanto la sentenza di patteggiamento era stata impugnata esclusivamente per l'omessa pronuncia dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo).