(massima n. 1)
La domanda di collazione proposta nel giudizio di divisione ereditaria con riguardo ai beni che si assumono donati in vita dal coerede con atto di alienazione simulato, non implica domanda di riduzione delle relative attribuzioni patrimoniali, diversi essendo sia il petitum, che nella prima ha per oggetto la ricomposizione, in modo reale, dell'asse ereditario, e nella seconda ha per oggetto la riduzione delle attribuzioni patrimoniali degli altri eredi, sia per la causa petendi, che nella domanda di collazione ha fondamento nel diritto dei coeredi discendenti di conseguire nella divisione proporzioni eguali e nella domanda di riduzione nel diritto alla quota di legittima. (Nella specie, la Corte Suprema ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto inammissibile, ai sensi dell'art. 1417 c.c., la prova testimoniale richiesta dagli eredi condividenti per dimostrare la simulazione delle cessioni).