(massima n. 1)
L'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 c.p.p., lungi dall'impedire il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'imputato non impugnante, si pone proprio come rimedio straordinario contro il giudicato e l'esecuzione della sentenza volto ad impedire il verificarsi di situazioni di ingiustificata disuguaglianza. L'esecuzione iniziata a carico del coimputato non impugnante è perciò sempre legittima anche se può essere sospesa sulla base di una valutazione discrezionale del giudice che deve tener conto della effettiva estensibilità dei motivi proposti dal coimputato, della probabilità del loro accoglimento e, in questo caso, di una loro incidenza sulla decisione che vada oltre una modesta riduzione della pena inflitta. Il riconoscimento dell'effetto estensivo dell'impugnazione non è perciò di competenza esclusiva del giudice dell'impugnazione, ma, quando sia stato dato corso all'esecuzione, sarà il giudice dell'esecuzione a dover valutare l'opportunità di sospendere l'esecuzione e questi dovrà pronunciarsi anche nel caso in cui nel proporre l'incidente di esecuzione il condannato non abbia addotto ragioni o motivi specifici o specifiche censure a sostegno della propria richiesta.