(massima n. 1)
L'effetto estensivo di cui all'art. 587 c.p.p. non opera nel senso di una riammissione nei termini prescritti per l'impugnazione, ma intende assicurare soltanto la par condicio degli imputati che si trovino in situazioni identiche; ne consegue che l'imputato non impugnante, nell'ipotesi di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato appellante, non ha un autonomo diritto di ricorso per cassazione, potendo egli ricorrere avverso la sentenza di secondo grado nella sola ipotesi di mancata pronuncia dell'effetto estensivo nei suoi confronti.