(massima n. 1)
Il riconoscimento da parte dell'ordinamento di un potere impugnatorio specifico, benché differito, esclude la possibilitą di impugnare immediatamente il provvedimento come abnorme. (Fattispecie relativa ad ordinanza dibattimentale di sospensione della prescrizione adottata fuori delle ipotesi consentite nei confronti di imputato a piede libero che la Corte ha ritenuto ricorribile ex art. 586 c.p.p. soltanto unitamente alla sentenza).