(massima n. 1)
Le distanze per l'apertura di vedute, e le distanze delle costruzioni dalle vedute, previste, rispettivamente, dagli artt. 905 e 907 c.c., non sono applicabili nel caso di presenza di una strada pubblica, sia che questa passi fra i due immobili interessati, rendendoli fronteggianti, sia che si ponga, rispetto alle vedute, ad angolo retto.