(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale il tribunale per i minorenni rigetta l'istanza di messa alla prova dell'imputato con contestuale sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 28 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448 non č impugnabile autonomamente, ma solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio.