(massima n. 1)
I provvedimenti in tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato minorenne sono autonomamente ricorribili per Cassazione, sia che accolgano, sia che respingano la relativa richiesta. A tale conclusione inducono tanto il tenore dell'art. 28 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, quanto la ratio dell'istituto, che č quella di limitare al massimo il contatto tra il minorenne ed il sistema processuale penale, riducendo allo stretto necessario l'intervento giurisdizionale.