(massima n. 1)
Č inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza, quando il ricorrente si limiti a denunciare l'illegittimitą dell'ordinanza che lo ha dichiarato contumace, in quanto, a norma dell'art. 586, comma 1, c.p.p., l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta contro entrambi i provvedimenti. Non ha rilievo che il citato art. 586 non ripeta la formula dell'art. 200 comma 3 c.p.p. abrogato, in base alla quale con la dichiarazione di impugnazione doveva essere impugnata, a pena di inammissibilitą, tanto la sentenza quanto l'ordinanza; infatti quest'ultima norma trovava la sua ratio nella considerazione che il diritto di impugnazione veniva esercitato in due distinti momenti (dichiarazione e presentazione dei motivi), mentre avendo il nuovo codice di procedura penale concentrato il gravame in un unico atto, si spiega l'eliminazione della suddetta disposizione. Inoltre, la conferma della necessitą della impugnazione specifica delle ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento č data dal contenuto dell'art. 586 c.p.p. 1988 che reca nel titolo appunto «impugnazioni di ordinanze emesse nel dibattimento» ed anche dai principi generali sanciti dall'art. 581 c.p.p., il quale stabilisce che «l'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso».