(massima n. 1)
L'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari al dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro le sentenze; ciò la conseguenza che le ordinanze dibattimentali — salve le ipotesi che integrano un provvedimento abnorme o riguardino la libertà personale, non possono essere immediatamente impugnate, sicché, per rimuovere il contenuto decisorio, debbono formare oggetto di apposita impugnazione insieme con la sentenza. La carenza di impugnazione delle ordinanze dibattimentali o la definizione dei vari gradi ne determina l'irrevocabilità, sicché è inammissibile fare coincidere i motivi di gravame avverso la sentenza con i motivi avversanti l'ordinanza non impugnata, le cui statuizioni rimangono irrevocabili con la sola eccezione che queste non riguardino nullità assolute rilevabili anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Sulla base di tale principio, il ricorso avverso sentenza che aveva ritenuto inapplicabile in appello l'art. 444 c.p.p. è stato dichiarato inammissibile, sul rilievo che il ricorrente aveva omesso di impugnare tempestivamente l'ordinanza ricettiva dell'istanza di applicazione della pena ai sensi del citato articolo).