(massima n. 2)
L'unicità del disegno criminoso, e quindi la sussistenza del vincolo della continuazione, può essere riconosciuta in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p. (salvo il caso in cui sia stata esclusa dal giudice di cognizione), anche quando taluna delle singole violazioni sia stata commessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna relativa ad altre, sempre che tutte le violazioni appaiano riconducibili ad una iniziale ideazione complessiva e non siano invece sintomo dell'instaurazione di un sistema di vita che sia caratterizzato dall'abitualità di determinati comportamenti illeciti.