(massima n. 1)
Non è autonomamente impugnabile un'ordinanza dibattimentale meramente confermativa di precedente ordinanza che non sia stata impugnata nei termini, giacché verrebbe elusa, in caso contrario, la disciplina della perentorietà dei termini dell'impugnazione. (Nella specie si trattava di ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di precedenti ordinanze — formulata dal procuratore generale — con le quali il tribunale prescriveva al medesimo procuratore generale, che aveva esercitato il potere di avocazione, di presenziare al dibattimento).