(massima n. 1)
È autonomamente ed immediatamente impugnabile con il ricorso per cassazione l'ordinanza con la quale la corte d'appello, nel corso dell'udienza e prima dell'apertura del dibattimento di secondo grado, abbia dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero e della parte civile disponendo procedersi oltre nel dibattimento; ed invero in tal caso, costituendo la predetta ordinanza provvedimento conclusivo — idoneo a produrre l'effetto del giudicato — della fase promossa con il gravame e preclusivo di ulteriori attività processuali che a tale fase possano riferirsi, non può trovare applicazione il disposto del comma 1 dell'art. 586 c.p.p. secondo cui, quando non è diversamente stabilito, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero del dibattimento può essere proposta soltanto con il gravame contro la sentenza.