(massima n. 1)
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui, prevedendo la conversione del ricorso per cassazione in appello in caso di proposizione di entrambi i mezzi di impugnazione, determina l'effetto di concentrare dinanzi allo stesso giudice di appello la cognizione del merito e quella di legittimità, ove le relative censure formulate con il ricorso convertito siano ritenute fondate, con disparità di trattamento rispetto al procedimento di cassazione, il quale avrebbe invece dato luogo ad un giudizio rescissorio davanti al giudice a quo. Tale scelta legislativa risponde, infatti, a criteri di semplificazione e speditezza della procedura, in sè non irrazionali né lesivi delle regole costituzionali sull'esercizio della giurisdizione, che garantiscono indefettibilmente la sola possibilità di (ulteriore) ricorso per cassazione, conservata anche nel caso di specie.