(massima n. 1)
Il principio stabilito dall'art. 580 c.p.p., secondo cui quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte nell'appello, non č derogato per quei procedimenti speciali per i quali il codice prevede regimi particolari di impugnazione, ed in particolare limiti o esclusioni del diritto di appello, diversificati per le varie parti processuali. (Nella specie avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. risultava proposto ricorso in cassazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. ed appello da parte del P.M. per l'assoluzione su altro capo; la Corte ha convertito il ricorso in appello).