(massima n. 1)
L'attribuzione della competenza funzionale alla magistratura di sorveglianza in materia di misure di sicurezza personali e di accertamento della pericolositą sociale presuppone che l'impugnazione sia limitata alle sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza, mentre quando l'impugnazione riguarda anche altri «capi» penali della sentenza, ovvero altri «punti» della decisione pur afferenti allo stesso capo, riprende vigore la regola generale che attribuisce la competenza al giudice della cognizione sul merito. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto competente la Corte di appello a decidere in merito all'impugnazione che investiva integralmente i contenuti decisori della sentenza di proscioglimento, in riferimento ad un'istigazione a delinquere non accolta, con la quale era stata altresģ applicata la misura di sicurezza).