(massima n. 1)
Presupposto per l'applicazione della norma dell'art. 578 c.p.p. — secondo cui quando è stata pronunciata condanna dell'imputato al risarcimento dei danni cagionati dal reato il giudice dell'impugnazione che dichiari estinto il reato decide tuttavia sulla impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili — è che l'estinzione del reato sia dichiarata per amnistia o per prescrizione: tale presupposto non può essere esteso per via analogica all'estinzione del reato urbanistico per sanatoria.