(massima n. 1)
L'art. 578 c.p.p., che prevede la decisione da parte del giudice dell'impugnazione sugli efetti civili del reato estinto per amnistia o prescrizione quando nei confronti dell'imputato sia stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni, non trova applicazione nell'ipotesi di ricorso avverso sentenza di patteggiamento, poiché con questa il giudice non decide sulla domanda della parte civile, salvo che sulle spese.