(massima n. 1)
Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi — nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo — la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 predetto. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevato che l'attività previdenziale del “Fondo Pensioni” della banca Cariplo è sottoposta ad una disciplina di diritto pubblico — volta cioè a rendere possibile la concreta attuazione di interessi pubblici — e constatato che nel suo svolgimento non possono rinvenirsi né il concorso alla formazione o alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, né l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi, ha ritenuto sussistente la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al soggetto che ricopriva la carica di presidente del “Fondo” predetto).