(massima n. 1)
L'art. 905 c.c., nel prevedere la distanza minima di una veduta diretta, assume come base della misurazione la posizione pił avanzata del piano verticale sul quale l'apertura č posta ed č disposizione inderogabile. (Nella specie, la corte del merito aveva invece assunto come base non gią la faccia esterna del muro, ma la ringhiera apposta all'interno dell'apertura, nel vano retrostante).