(massima n. 1)
Il giudice d'appello, qualora, su impugnazione del pubblico ministero e della parte civile, ritenga configurabile la penale responsabilità dell'imputato, negata dal giudice di primo grado, dichiarando nel contempo l'estinzione del reato per prescrizione (nella specie, in conseguenza della ritenuta riconducibilità delle attenuanti generiche), può nel contempo pronunciare condanna dell'imputato medesimo al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non ostandovi il disposto dell'art. 578 c.p.p. da riguardarsi, nell'ipotesi data, come inconferente.