(massima n. 1)
La previsione di cui all'art. 578 cod. proc. pen. - per la quale il giudice di appello o quello di legittimitą, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili - comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna (anche solo generica) al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; qualora, pertanto, tale motivazione manchi, l'annullamento della sentenza di appello, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, deve essere disposto con rinvio al giudice penale.