Cassazione civile Sez. II sentenza n. 319 del 18 gennaio 1982

(2 massime)

(massima n. 1)

L'apertura di vedute in violazione del disposto dell'art. 905 c.c. sul tetto di proprietà esclusiva di un condomino, non esclude il pregiudizio degli altri condomini i quali, pertanto, possono agire in negatoria servitutis, in quanto i vincoli che derivano da una veduta non incidono soltanto sul proprietario del tetto, dal momento che come fondo servente deve essere considerato l'intero immobile condominiale, nel suo complesso e nella sua unità strutturale e funzionale.

(massima n. 2)

Poiché il condominio negli edifici — con la conseguente presunzione di comunione delle parti comuni di cui all'art. 1117 c.c. — viene ad esistenza per la sola circostanza che la proprietà di piani o di porzioni di piano di un medesimo edificio appartenga a più titolari in proprietà esclusiva, è irrilevante, al fine di escludere tale condominio — e quindi la comunione dei muri maestri e del tetto — l'esistenza di distinti ingressi e l'assenza di locali comuni.

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