(massima n. 1)
Il disposto dell'art. 573 c.p.p., quando prevede che l'impugnazione per i soli interessi civili sia tra l'altro trattata «con le forme ordinarie del processo penale», ha per referente ogni rituale modalitą di trattazione del procedimento penale di impugnazione che risulti inderogabilmente vincolata alla tipologia cui appartenga il provvedimento impugnato ed alle conseguenti modalitą di trattazione del procedimento di primo grado. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, la S.C. non ha ritenuto plausibile la doglianza che prendeva di mira «la trattazione camerale in luogo di quella pubblica della causa di appello»).