(massima n. 2)
La giuridica impossibilità di costruire sul confine, in cui eventualmente versi il soggetto che lamenta il mancato rispetto delle distanze legali da parte del vicino, mentre determina il difetto di interesse ad agire con riguardo all'osservanza delle distanze nelle costruzioni, non produce alcuna conseguenza quando si lamenti l'illegittima apertura di vedute. La differenza di trattamento delle due ipotesi si spiega considerando che, mentre le regole sulle distanze fra costruzioni rispondono alla esigenza di garantire la misura dell'edificabilità del fondo - di guisa che la ragione della tutela viene meno quando quella misura di edificabilità sia già esclusa per altre ragioni - la imposizione di determinate distanze per le vedute realizza, invece, interessi del fondo limitrofo o dei suoi proprietari indipendenti dalla sua utilizzazione edificatoria, onde l'inesistenza di questa non esime il proprietario del fondo, nel quale le vedute devono venire aperte, dall'osservanza delle distanze prescritte.