(massima n. 1)
Attesa la limitazione delle funzioni dei vice procuratori onorari a quelle esclusivamente previste dagli artt. 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, da riguardarsi come disposizioni derogatorie rispetto alla disciplina generale in materia di impugnazioni del pubblico ministero, dettata dall'art. 570 c.p.p., deve escludersi che i detti vice procuratori siano legittimati ad impugnare i provvedimenti adottati all'esito delle udienze alle quali essi hanno partecipato.