(massima n. 1)
La legittimazione a impugnare i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione spetta in via esclusiva al P.M. che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento, non potendosi riconoscere al P.G. presso la Corte d'appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli nel giudizio di cognizione.