(massima n. 1)
In tema di formazione della sentenza penale, è valido il provvedimento sottoscritto dal presidente del tribunale nel caso in cui il giudice monocratico che l'abbia deliberato sia deceduto prima del relativo deposito, poiché anche la morte è riconducibile alla situazione di impedimento che — a norma dell'art. 559, quarto comma, c.p.p. — legittima ai fini indicati la sostituzione del giudice responsabile della decisione. (Fattispecie nella quale era stata eccepita la nullità della sentenza in quanto, a differenza della norma corrispondente per il giudice collegiale — art. 546, secondo comma, c.p.p. — il citato art. 559 menziona l'impedimento ma non la morte del giudice. In motivazione la Corte ha osservato come proprio il tenore del secondo comma dell'art. 546 c.p.p., ove si disciplina il caso della «morte o altro impedimento» del giudice, documenti che la legge considera equivalenti le due situazioni quando si debba perfezionare il deposito di una sentenza già deliberata e pubblicata in udienza).